E’ con grande piacere ed un pizzico di soddisfazione che Vi comunichiamo che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I, Giud. Estensore Brancatelli, con la sentenza n. 7177 del 04.06.2019, ha, ancora una volta, confermato la tesi che, da sempre, ispira l’operato di questa Associazione censurando il comportamento ostruzionistico e poco lungimirante della FIGC.
Il Tar Lazio, confermando quanto già statuito in sede cautelare, ha ritenuto perfettamente legittimo il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato con il quale è stata irrogata alla FIGC l’importante sanzione di €. 3.330.59,69 per aver la stessa introdotto regolamentazioni “in grado di frapporre ostacoli al libero accesso” al mercato dei servizi professionali resi dai Direttori Sportivi, dagli Osservatori Calcistici e dai Match Analyst.
La suddetta sentenza, confermando quanto sostenuto da questa Associazione, anche nel procedimento istruttorio volto ad emanare il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, censura e smentisce tutti coloro i quali, pur ricoprendo ruoli istituzionali all’interno della FIGC, sostengono come il Match Analyst altro non sia che un allenatore. Niente di più errato.
Questa Associazione si farà parte diligente per sottolineare tale importante aspetto a tutte le Società professionistiche, e non solo, in quanto la sentenza in argomento, non si limita a considerare legittimo il provvedimento dell’Antitrust, ma individua le caratteristiche del Match Analyst ed il ruolo che lo stesso svolge in ambito sportivo.
Nella sentenza in argomento Il Match Analyst viene definito come un soggetto che non compie un’attività sportiva, ma svolge “un’attività economica professionale, prestata a titolo oneroso a favore delle società calcistiche”; continua la sentenza affermando che “Si tratta, infatti, di soggetti che non svolgono la pratica sportiva ma le cui competenze (riguardanti, secondo differenti aspetti, “anche” la conoscenza del fenomeno calcistico) sono funzionali allo svolgimento di un’attività economica che presenta un carattere sussidiario o ancillare rispetto a quella sportiva, la quale si incentra sulla conduzione tecnica della squadra ovvero sullo svolgimento delle prestazioni sul campo di gioco”.
Tali affermazioni, ad avviso della scrivente Associazione, mettono la parola “FINE” ad un’annosa questione e auspichiamo che la FIGC possa prendere atto di tale decisione del TAR Lazio e guardare oltre, fornendo riscontro a tutti i Match Analyst che, ad oggi, non si comprende ancora per quale motivo, non riescano ad ottenere un tesseramento ufficiale, nonostante il Regolamento della stessa Federazione sia chiaro, limpido e non ammetta alcun tipo di interpretazione: ogni analista è libero di formarsi ove e come crede (il Corso specifico FIGC è infatti stato parificato in tutto e per tutto ai vari Corsi alternativi, già riconosciuti da AIAPC) e di offrire le proprie prestazioni professionali alle società calcistiche nonché di ottenere il tesseramento presso la FIGC come Match Analyst.
Certi che tale situazione verrà presto risolta, rimaniamo pronti a difendere gli interessi dei nostri associati in tutte le sedi competenti.
Al presente link è possibile scaricare e prendere visione del Testo Integrale della Sentenza del TAR n. 7177 del 04.06.2019: scarica qui.
Al presente link è possibile scaricare e prendere visione del Testo Integrale del Comunicato Ufficiale n.10/A della FIGC che comprende le ultime modifiche apportate al Regolamento Federale, volte a inquadrare la figura professionale del Match Analyst: scarica qui.
Roma, lì 12.06.2019
Il Presidente AIAPC
Dott. Mario Savo